Blockchain, Smart Contract e legislazione

Entro il 2025, 10% di PIL mondiale saranno prodotti da attività distribuite attraverso nuove tecnologie (come la blockchain). Ma non tutte le tessere del puzzle sono ancora compatibili con la Regolamento europeo: abbiamo bisogno di un intervento normativo?

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Il GDPR sarà una svolta per la Blockchain?

La questione è stata al centro del convegno "People on the net - I dati tra poteri e diritti" organizzato dallo studio legale Nctm, che ha visto la presenza di Antonello SoroPresidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali, e Armando Spataro, già Procuratore della Repubblica di Torino.

Secondo il Forum economico mondialeentro il 2025, il 10% del PIL mondiale sarà prodotto da attività e servizi forniti e distribuiti attraverso le tecnologie blockchain che stanno emergendo a livello globale, causando una vera e propria perturbazione in vari settori.

Contratto smart blockchain e legislazione

Le proposte di modifica del disegno di legge riguardano anche la blockchain per la validità legale dei contratti intelligenti. La proposta di modifica recita: la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su log distribuiti produce gli effetti legali della validazione temporale elettronica. La contratti intelligenti soddisfare il requisito della forma scritta a seguito dell'identificazione informatica dei soggetti interessati, attraverso un processo avente i requisiti stabiliti dall'Agenzia per l'Italia Digitale".

"Il Decreto Semplificazione 2019 introduce norme sul profilo giuridico dei dati memorizzati nella BlockchainIn Italia, i dati registrati e validati su Blockchain pubbliche o su registri distribuiti saranno considerati dati certificati", ha dichiarato Cosimo NigroResponsabile dei servizi di conservazione digitale, ECM Engineering.

La tecnologia blockchain rappresenta una grande opportunità

"(..) poiché potenzialmente ogni rapporto contrattuale può essere riprodotto ed eseguito digitalmentein tutto o in parte, attraverso contratti intelligenti. Tuttavia, a fronte dei loro vantaggi, innanzitutto in termini di maggiori garanzie in fase di esecuzione rispetto ai contratti "tradizionali", gli smart contract presentano, per loro natura, un elevato grado di rigidità sia in fase di scrittura che di autoesecuzione (ad esempio in termini di irreversibilità della stessa esecuzione). Questo sembrerebbe limitarne l'utilizzo oggi a contratti dal contenuto molto standardizzato, che prevedano cioè una compliance facilmente verificabile. In ogni caso, le nuove questioni legali sollevate dagli smart contract rendono auspicabile un intervento normativo organico sia a livello nazionale che comunitario", ha dichiarato Carlo Grignani, Partner Nctm Studio Legale.

"Le tecnologie distribuite basate sui log pongono opportunità finora inesplorate per l'esecuzione di transazioni e, in generale, per la gestione delle informazioni. È in questo momento che gli operatori giuridici sono chiamati a partecipare alla definizione, in via normativa o interpretativa, delle regole da rispettare per la gestione delle informazioni. progettazione e implementazione di queste tecnologie rispettando le garanzie fondamentali dell'identità digitale e della riservatezza dei dati personali. L'attuale quadro normativo offre già strumenti per affrontare questo compito: si tratta di valutare se questi strumenti sono adeguati o altri ancora da concepire in una prospettiva di medio-lungo termine", ha aggiunto Paolo Gallarati, Nctm Studio Partner Legal.

Oggi esistono piattaforme di protezione dei dati che utilizzano la tecnologia blockchain per garantire "dati" e "contenuti" - "certi" all'insieme delle "Informative privacy e relativi consensi". "Dopo un'attenta ricerca, effettuata incrociando le direttive sia sulla normativa europea sia sui pronunciamenti dei rispettivi Garanti nazionali - ha dichiarato Fabio Lampasona, CEO e Founder Moneyte -, è stato possibile sviluppare una piattaforma innovativa, basata e progettata su blockchain, in grado di modellare l'intero processo di gestione del consenso "end-to-end". Tutto questo è supportato da molti anni di esperienza nel settore dei servizi e della conformità alla privacy mercato, con il massimo rispetto, ovviamente, della requisiti di mercato e normativi “.